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AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Legge 92/2012 ha posto a base degli ammortizzatori sociali tre pilastri:

– tutele in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, fondi di solidarietà bilaterali e fino al 2016 cassa integrazione in deroga), rivolte ai lavoratori sospesi in conseguenza di crisi temporanee;

– assicurazione sociale per l’impiego (Aspi e MiniAspi), rivolta ai lavoratori che si trovano involontariamente disoccupati, mentre ai collaboratori a progetto spetta un’indennità una tantum se sono soddisfatte alcune condizioni;

 – strumenti di gestione degli esuberi strutturali (fino a tutto il 2016 indennità di mobilità,
sostituita da Aspi nel 2017) , rivolti ai lavoratori anziani in uscita dal mondo del lavoro.

Si descrivono brevemente i diversi strumenti di tutela del lavoro:

1. ASpI (Disoccupazione non agricola): prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro. Durata massima 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni,12 mesi per gli over 50 e 16 mesi per gli over 55. L’indennità mensile non potrà superare il massimale previsto per la cassa integrazione pari, per il 2014, a € 1.165,58 . Necessario almeno un anno di  contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione;

2. Disoccupazione agricola: spetta ai lavoratori agricoli che abbiano iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli  dipendenti a tempo determinato, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte
dell’anno di competenza della prestazione. L’indennità spetta:per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 e nella misura del 40% della retribuzione di riferimento .Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di
disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva ;

3. MiniASpI (Disoccupazione con requisiti ridotti): è una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti . E’ necessario un requisito contributivo di almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione . E’ corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

4. Mobilità: intervento a sostegno di alcune categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà, per garantire un’ indennità sostitutiva della retribuzione e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro. La durata dell’intervento varia in ragione dell’età del lavoratore e
dell’area in cui opera: per i lavoratori con meno di 40 anni di età 12 mesi per quelli di età da 40 a 50 anni 24 mesi ed infine per i lavoratori oltre 50 anni 36 mesi. Per le aree del Mezzogiorno si aggiungono 12 mesi in tutti e tre i casi. L’indennità ha importi legati percentualmente al trattamento di Cig e sono pari al 100% della Cig per i primi 12 mesi e si riduce all’80% per i rimanenti . In seguito alla Legge 92/2012, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno esclusivamente dell’indennità di disoccupazione ASPI o Mini ASPI. ;

5. Mobilità in deroga: garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione, sulla base di accordi regionali finanziati dallo Stato e dalle Regioni con l’utilizzo di risorse del Fondo sociale Europeo per percorsi di formazione e riqualificazione professionale. Fermi restando gli importi massimi la durata della mobilità in deroga viene stabilità dagli accordi quadro regionali ;

6. Mobilità lunga: stabilita dalla L.223/91, è l’indennità di mobilità che si prolunga oltre il termine della mobilità “ordinaria” per consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione ;

7. Prestazione una tantum ai CO.CO.PRO. : la Legge 92/2012 ha cambiato i requisiti di accesso e le modalità di calcolo dell’indennità una tantum per i collaboratori a progetto. Per avere diritto a questo sussidio il lavoratore deve:

o avere operato in regime di monocommittenza nell’anno precedente quello della richiesta;
o aver guadagnato nell’anno precedente un reddito fiscalmente imponibile inferiore a
20.000 euro (da rivalutare);
o avere un contributo mensile nell’anno di richiesta;
o avere almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente quello della richiesta;
o avere almeno 4 mensilità (3 fino al 2015) di contribuzione nell’anno precedente quello della richiesta.

L’indennità è pari al 5% (7% fino al 2015) del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell’anno precedente. È pagata in un’unica soluzione nel caso l’importo sia inferiore a 1.000 euro, in più rate mensili se l’importo è superiore. Per i collaboratori a progetto il cui rapporto di lavoro è terminato entro il 31 dicembre 2012 il requisito dei due mesi senza contratto di lavoro si realizza alla scadenza del contratto con la presentazione della domanda nei 30 giorni successivi.

8. CIGO industria ed edilizia: prestazione economica per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Erogata solo nel caso di crisi temporanee ha una durata di 13 settimane prorogabili fino ad un massimo di 52 settimane nell’arco di un biennio. L’indennità fissata all’80% della retribuzione ed ha un tetto massimo aggiornato di anno in anno;

9. CIGS: prestazione economica per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa. E’ sicuramente l’intervento più complesso e prevede numerose tipologie di intervento con durate diversificate: ristrutturazione,riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale e procedure concorsuali e ha durate che vanno dai 12 mesi continuativi per crisi aziendale, ai 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi per riorganizzazione e riconversione aziendale particolarmente complessi e 12 mesi, prorogabili per altri 6 mesi per procedure concorsuali. Il totale degli interventi per Cigs non può eccedere 36 mesi in 5 anni;

10. CIG in deroga: intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni. Come per la mobilità in deroga i periodi vengono individuati da accordi quadro realizzati a livello regionale e gli
importi sono come per trattamenti ordinari pari all’80% del salario con i medesimi tetti massimi ;

11. Sussidi LSU-LPD: rivolti a persone disoccupate e prive di trattamento previdenziale e si dividono in: lavori di pubblica utilità (mirati alla creazione di occupazione in nuovi bacini d’impiego); lavori socialmente utili (mirati alla qualificazione professionale in settori
innovativi e alla realizzazione di progetti con carattere straordinario). I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore. Il sussidio per L.S.U. spetta per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun progetto e l’importo per l’anno 2011 era pari a € 541,38 mensili;

12. Assegni al nucleo familiare: prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce di reddito stabilite ogni anno per legge .

 

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