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Bonus baby sitter, anche per i nonni purché non conviventi.
Ecco le regole per richiederlo.

Chi può usufruire del bonus baby sitter stanziato dal governo per il periodo dell’emergenza? Largo ai nonni, purché non conviventi.
E come fare per richiederlo? C’è bisogno della registrazione di entrambe le parti (genitori e baby sitter) sul portale dell’Istituto nazionale della previdenza. Ecco le istruzioni per il voucher da massimo 1.200 euro.
I chiarimenti sulla possibilità di richiedere che le prestazioni dei cosiddetto voucher baby sitting sono arrivati con una importante Circolare dell’Inps, la numero 73/2020.
Sì al voucher per i nonni, purché non conviventi.
Questa ha definitivamente confermato che l’utilizzo dei voucher con Libretto Famiglia, da spendere solo su portale Inps, con valore massimo di 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitting dal 5 marzo al 31 luglio 2020, può essere legittimamente indirizzato verso i propri familiari, come -ad esempio- i nonni.
Infatti, grazie a un parere interno del Ministero del Lavoro, Inps ha chiarito che in questo caso non sarà applicata la presunzione secondo cui i familiari possono elargire solo prestazioni gratuite di lavoro e dunque non oggetto di compenso, rendendo così possibile l’utilizzo dei voucher anche per i familiari non conviventi.
Il divieto sussiste invece per i familiari conviventi con il richiedente; il voucher non potrà essere mai utilizzato per l’altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale (cioè l’altro genitore, anche se non convivente, oppure se separato o divorziato). In ogni caso qualsiasi familiare, nonni inclusi, è escluso dalla possibilità di utilizzo del voucher nel caso di convivenza.
Come richiedere il bonus?
Il genitore che fa richiesta del bonus baby sitting (adesso per un totale di 30 giorni), dovrà aprire una propria posizione Inps con PIN o attraverso un intermediario come utilizzatore di prestazioni di lavoro occasionale. Anche il baby sitter dovrà essere registrato sul portale web dell’Istituto.
Quando l’Inps comunicherà il buon esito della domanda di voucher, entro 15 giorni, il genitore riceverà la somma sotto forma di voucher che ‘aggancerà’ nel proprio profilo ‘Libretto Famiglia’.
La registrazione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2020, ma le prestazioni rendicontate e saldate attraverso il portale Inps dovranno essere rese dal baby sitter fra il 5 marzo e il 31 luglio del 2020.
Non sono previste possibilità di revoca o la modifica delle prestazioni di Libretto Famiglia già rendicontate, le quali attivano automaticamente il pagamento dei baby sitter e non possono essere più modificate.
L’alternativa dei congedi e dei centri estivi:
I voucher baby sitting sono alternativi rispetto ai congedi parentali covid-19 retribuiti a carico di Inps al 50% della retribuzione che erano stati stanziati prima per un totale di 15 giorni, che è stato raddoppiato dal decreto rilancio per un totale di 30 giorni (a prescindere dal numero dei figli) per nucleo familiare.
I genitori che avevano già goduto dei primi 15 giorni potranno, in seguito ai chiarimenti apparsi con la circolare n. 73/2020, potranno richiedere, sempre entro il 31 luglio 2020, un voucher del valore residuo di 600 euro.
Il decreto rilancio ha introdotto, in via alternativa al libretto famiglia, un bonus per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia che rimborserà il genitore richiedente per un valore massimo di 1.200 euro.
A chi è rivolto il bonus baby sitter?
La vera novità apportata al bonus dal decreto Rilancio è che l’assegno sarà possibile spenderlo anche per usufruire di servizi educativi territoriali, servizi della prima infanzia e nei centri ricreativi.
Il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni (in caso di disabilità però il limite di età non c’è).
Ma attenzione: il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
Il bonus baby sitter incompatibile anche con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.
Come si richiede il bonus baby sitter?
Sia nel caso sia la prima richiesta, sia nel caso del rinnovo, la domanda va inoltrata online, sul sito dell’Inps, avvalendosi di una delle tre modalità previste:
1) Tramite l’applicazione web, disponibile sul portale dell’Inps (il percorso è il seguente: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
2) Tramite il Contact center integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
3) Tramite i patronati INAS attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per compilare la domanda, genitore e baby sitter devono essere in possesso delle proprie credenziali, una tra le seguenti:
1) Il Pin Inps, che ora ha anche una versione agevolata di soli 4 caratteri (Leggi qui: il Pin semplificato per le domande: ecco come funziona). Il Pin agevolato può essere utilizzato per la presentazione della domanda, ma deve essere poi convertito nel Pin completo subito dopo (ci sono 15 giorni di tempo);
2) Le credenziali Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;
3) La carta d’identità elettronica 3.0 (Cid);
4) La Carta Nazionale dei Servizi (Cns), la smart card o la chiavetta Usb che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale.
All’atto della registrazione, genitore e babysitter devono fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi (attenzione a inserire correttamente l’Iban).
La babysitter riceverà, insieme alla trasmissione della comunicazione del genitore, una notifica via e-mail o sms (dati che sono stati inseriti al momento della registrazione).
Erogazione del bonus sul Libretto di Famiglia
Il bonus baby sitter viene erogato tramite il Libretto Famiglia. Introdotto nel 2017 in occasione della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, il Libretto Famiglia è un vero e proprio libretto nominativo prepagato composto da buoni, detti «titoli di pagamento», il cui valore nominale è fissato in 10 euro lordi per ora lavorata. Il bonus non può coprire il lavoro nero.
Per poterne fruire è dunque necessario che il genitore beneficiario e anche la babysitter si registrino sulla piattaforma delle prestazioni occasionali.
Se genitore e baby sitter non sono già registrati alla piattaforma per il proprio Libretto Famiglia, la procedura non è complicata e non prevede particolari adempimenti burocratici. Può essere fatta direttamente dagli utilizzatori, anche tramite Contact center, patronati e dagli intermediari muniti di apposita delega.
l bonus baby sitter ha una scadenza?
Ottenuto il bonus, il «genitore beneficiario», come si legge nella circolare dell’Inps, «dovrà procedere all’appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda» (ovvero, tramite sms, e-mail o Pec).
In sostanza, se il genitore non entrerà nel proprio «portafoglio elettronico» per visualizzare il bonus e non ne disporrà il pagamento alla baby sitter entro 15 giorni da quando la domanda è stata accolta, di fatto il bonus viene cancellato.
Le prestazioni lavorative devono essere comunicate dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dalla baby sitter all’atto della registrazione.
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Un esempio: il genitore riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 maggio; entra nel suo “portafoglio elettronico” il 6 maggio; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 giugno le prestazioni lavorative già svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 giugno.
Le prestazioni inserite dopo il 3 giugno sono posticipate al mese successivo (la baby sitter riceverà il compenso non il 15 giugno ma il 15 luglio).

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