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La Bacheca ADICONSUM – Maggio/Giugno 2014

Più garanzie per i consumatori:

La liberalizzazione dei mercato, se da un lato ha dato maggiori possibilità di confronto ai consumatori, dall’altro ha determinato un aumento delle furbizie, da parte delle aziende, per accaparrarsi i clienti con espedienti più o meno subdoli. Le continue denunce da parte dei consumatori nei confronti di aziende che utilizzano metodi discutibili di vendita hanno fortemente stimolato Adiconsum, e le altre associazioni, ad intervenire presso il Governo e le Istituzioni al fine di recepire immediatamente le direttive Europee a difesa dei consumatori ed emanare provvedimenti più stringenti per frenare i comportamenti scorretti di aziende “rampanti”. Finalmente, con la pubblicazione del decreto legislativo nr. 21 in G.U. nr. 58/2014, sono state recepite le modifiche agli artt. dal 45 al 67 del “Codice del Consumo” relativamente ai contratti definiti a distanza ovvero per telefono, mezzo internet, televendite ecc. o conclusi fuori dai locali commerciali dell’azienda proponente.

Di seguito si riportano alcune delle modifiche relativamente ai casi più comuni.

La nuova normativa entra in vigore dal 14 giugno 2014 e riguarda solo i consumatori, persona fisica, e non le micro imprese ancorché inserite nelle tutele previste dal codice del consumo. Si applica ai contratti di importo pari o superiori a 50 euro (attualmente 26) a condizione che i pagamenti inferiori ai 50 euro non siano parte del pagamento per lo stesso contratto. Viene elevato a 14 giorni (attualmente 10 lavorativi) il periodo a disposizione del consumatore per esercitare il diritto di ripensamento/recesso e con l’esercizio di tale diritto si estinguono per le parti gli obblighi di eseguire sia il contratto principale sia gli eventuali contratti accessori. L’impresa dovrà rimborsare il consumatore per eventuali pagamenti già effettuati. Il periodo inizia dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data  in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene. Il contratto deve essere scritto in modo semplice e chiaro, deve contenere le principali caratteristiche del prodotto o servizio oltre alle modalità di pagamento e le garanzie a favore del consumatore inoltre, vengono introdotti maggiori obblighi di rintracciabilità del venditore. Nel caso di contratto concluso telefonicamente l’impresa deve inviare conferma scritta dell’offerta al consumatore, che sarà vincolato contrattualmente solo dopo averla firmata o accettata per iscritto (o altro supporto durevole, anche con firma digitale). La conferma da parte del fornitore, deve essere fornita entro un termine ragionevole dall’offerta e, comunque, all’atto della consegna dei beni o prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. La consegna dei beni deve avvenire entro trenta giorni, salvo un eventuale periodo supplementare; in caso di ritardo il contratto può essere sciolto con l’obbligo per il venditore di risarcire i danni. L’oggetto acquistato potrà essere restituito anche in parte deteriorato e il consumatore sarà responsabile solo della diminuzione del valore ”risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni ”.

            Eventuali rimborsi devono avvenire entro 14 giorni dal recesso e dovranno coprire anche le spese di consegna. Il fornitore potrà comunque non effettuare il rimborso fino al momento della ricezione della merce restituita o alla dimostrazione da parte del consumatore di averla spedita.

Ulteriori chiarimenti, assistenza, consigli, presso le sedi ADICONSUM Vicenza 

 

Accordo Findomestic – Adiconsum:

Forse non tutti sanno che esiste una procedura conciliativa sottoscritta da Adiconsum con Findomestic per la composizione, attraverso la valutazione di ogni singolo caso, delle controversie tra Findomestic e i clienti. La procedura di conciliazione riguarda i reclami inerenti i prodotti/servizi bancari e finanziari commercializzati da Findomestic. Possono accedere alla procedura i clienti Findomestic che al momento della presentazione della domanda rientrano nella definizione di “consumatore“ ossia “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Assistenza, chiarimenti, consigli, moduli presso le sedi ADICONSUM Vicenza 

 

Telefonate mute:

Si tratta di telefonate di carattere commerciale nelle quali il consumatore, una volta sollevata la cornetta del telefono, non viene messo in contatto con nessuno, questo anche per 10/15 volte al giorno. La pressione esercitata da Adiconsum, e dalle altre associazioni, ha fatto si che il Garante per la protezione dei dati personali, emani una delibera restrittiva, in vigore dal mese di ottobre 2014, per cui le aziende di telemarketing non possono più utilizzare sfacciatamente questa pratica odiosa che ha creato un vero e proprio disagio sociale provocando nei consumatori stati d’ansia e di agitazione.

Io sono originale:

Aperto lo sportello dedicato alla lotta alla contraffazione che rappresenta un grave pericolo per l’economia e l’occupazione poiché favorisce l’illegalità e la criminalità organizzata oltre a produrre danni alla salute e alla sicurezza dei consumatori. Per informazioni e consulenze in materia di contraffazione chiamare lo 06 45674300 o lo 06 44170249 nei giorni martedì dalle ore 09.00 alle 13.00 e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 oppure inviare una mail a: contraffazione@adiconsum.it

scarica La Bacheca ADICONSUM – Maggio_Giugno 2014

 

 

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Prendi nota del codice fiscale da ricordare:    96107650580

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