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Il lavoratore che ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto a part time verticale (ciclico) ha diritto all’accreditamento contributivo annuo (52 settimane) completo? La questione non è di poco conto perché interviene sulla maturazione dei requisiti pensionistici dei lavoratori interessati. Per il Tribunale di Padova la risposta è affermativa. Anche quando il contratto a part time prevede 9 mesi di effettivo lavoro all’anno e nei rimanenti 3 il lavoratore non svolge attività lavorativa.

Come nel caso dei 6 dipendenti della San Benedetto di Scorzè che, tramite il patronato Inas, hanno presentato causa nei confronti dell’Inps. L’Istituto aveva infatti respinto la richiesta di accreditamento dei contributi relativi ai 3 mesi non lavorati, pregiudicando così la maturazione dei requisiti contributivi utili per il pensionamento.

Il giudice del lavoro ha accolto pienamente il loro ricorso, patrocinato dall’avvocato Alberto Rela, facendo riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che a sua volta si richiama ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2010 che ha giudicato la prassi Inps incompatibile con la normativa comunitaria in materia di lavoro a tempo parziale. Il Giudice del Lavoro, dott. Perrone, scrive infatti nella sua sentenza, facendo riferimento alle clausole europee, che “i periodi non lavorati discendono dalla normale esecuzione del contratto e non dalla sua sospensione, in quanto il tempo parziale non implica una interruzione dell’impiego” .

Pietro Scomparin, segretario Fai Cisl, sottolinea come “il superamento di questa evidente discriminazione nei diritti essenziali di chi lavora con questo tipo di contratto sia da ascrivere alla normativa europea”.  Commento positivo anche da parte di Ermelinda Ventriglia, responsabile Inas di Venezia “Per alcuni lavoratori il riconoscimento di questo diritto ha avvicinato anche di 4 anni e mezzo la data dell’eventuale pensionamento anticipato”.

“Questa sentenza – precisa l’avvocato Rela – conferma l’orientamento espresso nell’unica sentenza finora depositata dalla Cassazione. Vedremo se anche i giudici del lavoro dei Tribunali di Venezia e Treviso, presso i quali pendono altri due giudizi analoghi, relativi ad altri lavoratori della San Benedetto, si esprimeranno allo stesso modo. E’ auspicabile che l’INPS, alla luce di tali pronunce, si decida a modificare la propria prassi, altrimenti i lavoratori con contratto di lavoro part time ciclico dovranno continuare a ricorrere in giudizio per la tutela dei propri diritti”.


Fonte www.cislveneto.it

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