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Il Decreto del Fare ha introdotto la possibilità, in vigore dal 21 agosto scorso, di pagare le multe per violazione del Codice della Strada con uno sconto del 30% (da calcolare sull’importo della sanzione e non anche sulle spese della notifica, che vanno pagate per intero). 

Per poter usufruire dello sconto è necessario che il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla notifica dal verbale di contravvenzione. Nel caso in cui, invece, c’è stata contestazione immediata della multa, i 5 giorni per poter usufruire del pagamento in misura ridotta decorrono dal giorno in cui il trasgressore è stato fermato dagli agenti.

 Per fare chiarezza sulle novità introdotte, lo scorso 16 settembre il Ministero dell’Interno ha emanato una Circolare che contiene le istruzioni per effettuare correttamente il pagamento in misura ridotta del 30% 

Il pagamento può essere effettuato: 

– mediante versamento all’ufficio postale, utilizzando un bollettino “bianco” in cui indicare il numero di conto corrente postale 1014381568, intestato a: “MINISTERO DELL’INTERNO – CNAI – INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA”; 

– mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT35D0760103200001014381568, intestato a “MINISTERO DELL’INTERNO – CNAI – INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA”. 

Attenzione! In entrambi i casi è OBBLIGATORIO riportare i seguenti dati: 

-l’importo (esatto, inclusi i centesimi) dovuto nella misura ridotta del 30%; 

-nel campo “causale” il numero e la data del verbale e il numero di targa del veicolo (non va riportato il “Codice Obbligazione” inserito nel plico raccomandato); 

-i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica.  

Si ricorda che lo sconto non si applica in caso di: sanzioni che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo, sanzioni pecuniarie penali (ad es., per guida in stato di ebbrezza grave), sanzioni per le quali il pagamento in misura ridotta sia escluso (ad es., inversione su autostrade e strade extraurbane principali).

Può invece usufruire dello sconto il trasgressore che, fermato senza assicurazione, provveda ad assicurare il veicolo entro 15 giorni.

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