Con la Circolare n. 3/E del 02 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione semplificando le modalità per poter beneficiare delle detrazioni sugli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico dei CONDOMINI MINIMI (con meno di 8 unità) SENZA AMMINISTRATORE e SENZA CODICE FISCALE.
L’Agenzia delle Entrate ha ammesso quindi la detraibilità degli interventi su parti comuni anche se le spese sono state pagate da uno dei condòmini e non dal condominio.
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