Si ricorda che i libretti di risparmio al portatore devono essere estinti obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2018, in base a quanto previsto dal Dlgs n. 231/2007, così come modificato dal Dlgs n. 90/2017 (art.3, c. 12), in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Infatti, ai fini di consentire la tracciabilità del denaro, la normativa stessa ha previsto l’obbligo per le banche o gli uffici postali di emettere esclusivamente libretti di risparmio nominativi, vietando così l’emissione e il trasferimento di libretti di deposito al portatore, a partire da 4 luglio 2017.
Per estinguere un libretto al portatore è possibile recarsi presso la banca o l’ufficio postale di emissione con la materialità del libretto e scegliere tra le seguenti opzioni:
– trasferire i soldi su un conto corrente;
– richiedere la conversione in un libretto nominativo;
– richiedere i contanti.
In caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine di cui sopra, vi sarà l’applicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze della relativa sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra € 250 e € 500 per singolo libretto e si dovrà comunque ritirare la somma accumulata.