IL BONUS IN BUSTA PAGA
Con la pubblicazione sulla G.U. 24.4.2014, n. 95 è entrato in vigore, a decorrere dal 24.4.2014, il DL n.66/2014, c.d. “Decreto Renzi”, nell’ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la riduzione della spesa pubblica, è contenuta la disposizione di riduzione del cuneo fiscale.
L’Agenzia Entrate ha fornito le indicazioni operative con circolare n.8 del 28 aprile 2014.
Esaminiamo di seguito i principali contenuti del provvedimento.
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)
Per il 2014, è previsto il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “bonus 80 euro”.
Il credito viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta (datori di lavoro), senza che il beneficiario debba presentare alcuna richiesta.
Detta agevolazione è stata prevista al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una revisione del prelievo finalizzata a ridurre il cuneo fiscale da attuare con la Finanziaria 2015.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito in esame spetta ai titolari:
- di reddito di lavoro dipendente. Sono esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi da pensione;
- di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di seguito specificati:
- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità ;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le remunerazioni dei sacerdoti;
- le prestazioni pensionistiche complementari (d.lgs. n. 124 del 1993);
- i compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Il credito è riconosciuto qualora l’IRPEF lorda risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente ed assimilato.
Il credito non spetta:
- ai contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra descritti;
- ai contribuenti titolari di un reddito complessivo per l’anno 2014 superiore a 26.000 euro;
- ai contribuenti che non hanno l’imposta lorda, generata dai redditi sopra descritti, superiore alle detrazioni per lavoro dipendente (es. lavoratore dipendente per 365 giorni che percepisce redditi inferiori a 8.000 euro).
Attenzione: il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
MISURA DEL CREDITO SPETTANTE
Il credito in esame:
- è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:
REDDITO COMPLESSIVO | CREDITO SPETTANTE |
Reddito complessivo non superiore a € 24.000 | € 640 |
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000 | € 640 x ( 26.000 – reddito complessivo)
2.000 |
Superiore a € 26.000 | € 0 |
- non concorre alla formazione del reddito;
- è rapportato al periodo di lavoro nell’anno (giorni lavorati).
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO
I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.
A tal fine il sostituto d’imposta utilizza:
- fino a capienza, le ritenute disponibili nel periodo di paga;
- per l’eccedenza, i contributi previdenziali dovuti nello stesso periodo di paga, per i quali è previsto l’esonero dal relativo versamento.
CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA
I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (es. colf e badanti), tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi (2015) relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione, ovvero richiederlo a rimborso.
La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.
RILEVANZA DEL CREDITO
Per espressa previsione della norma il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.
Scarica QUI la sintesi del Bonus 2014 e QUI il volantino di Solidarietà Vento riguardo il Bonus e il fondo pensione.