La Bacheca ADICONSUM – Marzo/Aprile 2014
La sentinella:
E’ ormai risaputo che l’obiettivo della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas doveva attivare un processo di concorrenza tra le aziende con il beneficio per i consumatori tradotto in tariffe più contenute. Furbizie, promesse non mantenute, mancanza di trasparenza nelle proposte commerciali si sono ritorte contro il libero mercato e le stesse aziende maturando, in gran parte dei consumatori, la decisione di rientrare nel mercato protetto o nel fornitore iniziale.
Per arginare tale emorragia le lobby di queste aziende hanno tentato di introdurre nei recenti provvedimenti governativi emendamenti di poche righe, velati dall’insieme dei testi, che come sempre favoriscono gli interessi dei forti e penalizzano i soggetti deboli proponendo l’annullamento del mercato tutelato. La presenza vigile di ADICONSUM ha attivato l’immediata richiesta dell’avvio di un tavolo di confronto per il mantenimento ed il miglioramento del mercato tutelato, che non può essere eliminato a favore delle grandi aziende dell’energia, uccidendo in tal modo anche l’iniziale liberalizzazione del settore. Con l’occasione viene ribadito che il mercato tutelato deve restare di pertinenza dell’Autorità per l’energia e all’Acquirente unico.
Canone tv:
Come ogni anno i comitati anti canone Rai scatenano una campagna pubblicitaria per promuoverne la disdetta provocando sempre una forte disinformazione tra gli utenti. Anche quest’anno molti consumatori ci hanno interpellato per conoscere l’obbligatorietà o meno del pagamento del canone alla luce, anche, di una notizia, risultata poi infondata, sull’esistenza di una sentenza della “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” che avrebbe definito illegittimo il canone. Nel merito, a parte l’asfissiante promemoria mediatico della Rai dei mesi scorsi, ADICONSUM ha sempre dichiarato che il canone è una tassa sul possesso di un apparecchio televisivo e pertanto deve essere pagato. Ciò premesso è utile sapere che l’Agenzia delle Entrate ricerca informazioni presso gli uffici anagrafe dei Comuni per conoscere i nuclei famigliari esistenti nel territorio di pertinenza e chiedere quindi il pagamento del canone a chi non risulta abbonato. Per non pagare il canone o disdirlo occorre seguire precise procedure e comunicare alcuni dettagli.
Per chi possiede un televisore e non vuole più pagare il canone deve comunicare disdetta con lettera raccomandata a/r precisando a seconda dei casi:
- che l’apparecchio è stato ceduto ad altra persona indicandone il relativo numero di abbonamento;
- che l’apparecchio televisivo è stato rottamato, rubato, ecc, indicando rispettivamente il modello, la grandezza (pollici) il sito dello smaltimento o la denuncia di furto ecc;
- oppure chiedendo il suggellamento in modo da inibire la visione dei programmi.
Quest’ultima opzione oltre ad autorizzare il personale preposto al suggellamento ad entrare in casa propria, richiede anche il pagamento di euro 5,16 per ogni apparecchio televisivo da suggellare. Tutte procedure valide anche nel caso di eredi.
Per chi possiede un televisore e ha 75 anni o più; un reddito famigliare annuo lordo pari a euro 6713,98; vive solo o con il coniuge può chiedere l’esenzione per l’anno in corso, recuperare il canone di anni precedenti sapendo però che se in futuro si supera il reddito annuo bisogna ripristinare il pagamento.
Il canone TV ha validità annuale o semestrale per cui la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata a/r entro il mese di dicembre o giugno e fa fede il timbro postale.
Per chi non possiede un apparecchio televisivo e viene chiesto il pagamento del canone deve comunque comunicare il mancato possesso con lettera raccomandata a/r od utilizzare la cartolina allegata alla richiesta.
Assistenza, chiarimenti, consigli, moduli presso la sede ADICONSUM.
Rinnovo patente di guida:
Da febbraio 2014 è entrata concretamente in vigore la nuova procedura per il rinnovo della patente di guida che consiste nel rilascio di una nuova “card” stampata con nuove modalità laser e criteri antifalsificazione. In sostanza si continuerà ad affidarsi agli operatori abilitati che, attraverso la connessione internet al “portale dell’automobilista”, invieranno il certificato medico con eventuali prescrizioni, una fototessera aggiornata e la firma scannerizzata dell’interessato. Ad operazione ultimata viene rilasciata ricevuta che consente la guida ed entro sessanta giorni si riceve la patente rinnovata che dovrà essere ritirata presso l’ufficio postale. Cosa cambia: alla scadenza non c’è più il bollino che certifica l’avvenuto rinnovo, rimane il costo della visita medica, l’imposta di bollo, i diritti della Motorizzazione; si aggiungono i costi della nuova fototessera e dell’assicurata per l’invio della nuova patente (da pagarsi al ritiro). Il “fai da te” risulta una procedura molto complicata.
Buoni fruttiferi postali:
Argomento che riguarda i buoni fruttiferi in scadenza, serie “L, M, N, O, P”, che all’atto dell’incasso vengono liquidati con somme inferiori a quelle previste dalla tabella riportata sul buono stesso. Nel merito ricordiamo che un D. M. dell’1986 ha istituito la serie “Q” che ha modificato in negativo i tassi delle serie sopra riportate riducendo quindi gli interessi maturati. Anche per le serie “AF, O, N, P, AA, AB” Poste Italiane decurta gli interessi senza tener conto della sentenza della cassazione che impone il rispetto dei tassi “certificati” sul retro del titolo. Le sollecitazioni di ADICONSUM al rispetto della sentenza ad oggi non hanno avuto riscontro.
Per queste ultime serie ADICONSUM consiglia di sporgere reclamo a Poste Italiane e in caso di risposta negativa o mancata risposta rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario, mentre per le serie emesse antecedentemente il 1986 si ritiene che non vi siano i presupposti per fare ricorso. Indicazioni, diffuse mezzo stampa o su notiziari televisivi, di ritirare comunque le somme erogate a titolo di liquidazione apponendo la dicitura “con riserva” non sono ammesse da parte di Poste Italiane.